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RUMORE DI SEDIE IN CONDOMINIO: CHE FARE?

Trascinamenti in piena notte oppure durante le fasce orarie di silenzio: c\'è un modo per tutelarsi oppure non resta che subire?

19/01/2024 Autore: Mazzilli Immobiliare
RUMORE DI SEDIE IN CONDOMINIO: CHE FARE?

Poche cose sono moleste come i rumori in condominio. Anche quando non sono di elevata intensità, riescono a essere ugualmente insopportabili per via della loro costanza.

È il caso, ad esempio, della signora che passeggia in casa con i tacchi alti, del proprietario che ascolta la televisione con il volume particolarmente alto oppure, più semplicemente, dell'inquilino che trascina il mobilio anziché spostarlo con cautela.

È in quest'ultima circostanza che rientra il quesito che ci proponiamo di affrontare: che fare per il rumore di sedie in condominio?

Inutile negarlo: quando si discute di immissioni acustiche, ogni trattazione non può che essere pervasa da una sottile vena di pessimismo. Sono infatti molte le esperienze che raccontano di una giustizia negata per l'impossibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di accertare la violazione e, soprattutto, di agire tempestivamente.

Col risultato che sono sempre di più coloro che si sono rassegnati a una vita di tormenti oppure che, più drasticamente, hanno deciso di cambiare vita traslocando.

Davvero non si può fare niente contro i rumori condominiali e, nello specifico, avverso il rumore delle sedie spostate senza alcuna cautela? Facciamo il punto della situazione.

Trascinamento di sedie: si può agire in giudizio?

Contro il rumore derivante dal trascinamento delle sedie negli appartamenti vicini è possibile agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, in particolare, per ottenere la cessazione del disturbo (azione inibitoria) e l'eventuale risarcimento dei danni.

Perché l'azione giudiziaria possa essere vittoriosa, però, occorre provare sia l'esistenza dell'immissione rumorosa che la sua intollerabilità.

Sono infatti questi i presupposti di cui all'art. 844 c.c., a tenore del quale possono essere impedite solamente le propagazioni assolutamente intollerabili.

L'onere della prova può essere assolto con qualsiasi mezzo e, nello specifico, con testimonianze e un'eventuale perizia fonometrica in grado di registrare i rumori e misurarne l'intensità.

Nel caso in cui l'intollerabilità dei rumori venga accertata, il giudice può inibire al responsabile di proseguire con la sua condotta illecita, ordinandogli altresì tutti gli accorgimenti da adottare per evitare successive violazioni (ad esempio, rimozione dell'impianto che causa rumore, insonorizzazione dell'immobile, ecc.) ed, eventualmente, condannandolo anche al risarcimento dei danni.

Il giudice può altresì disporre che per ogni successiva violazione del provvedimento il convenuto paghi una certa somma all'attore.

Secondo l'art. 614-bis c.p.c., «Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza.

Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».

Rumori in condominio: perché è così difficile essere tutelati?

Sebbene la legge fornisca gli strumenti per essere tutelati contro i rumori dei vicini (compresi quelli derivanti dal trascinamento delle sedie), nella realtà di tutti i giorni è davvero difficile ottenere giustizia.

I motivi che ostano alla soddisfazione delle ragioni di chi è tormentato dalle immissioni acustiche sono diversi:

  • la ben nota lentezza della giustizia italiana. Un giudizio civile può durare anche molti anni ed è difficile che il giudice accolga un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per un problema di rumori condominiali;
  • la difficoltà di dimostrare le immissioni acustiche, soprattutto quando non sono continue e la fonte non è costituita da un impianto, come ad esempio un condizionatore, l'ascensore, la caldaia, ecc. L'intermittenza dei rumori può rendere davvero difficoltoso provarne l'intollerabilità, anche e soprattutto a mezzo di un Ctu. Ciò è tanto più evidente nell'ipotesi di rumori causati dal trascinamento di sedie e di altri mobili: è chiaro che la parte convenuta, conoscendo data e ora dell'inizio delle operazioni peritali, si guarderà bene dal fare rumore quando il Consulente è intento a registrare i suoni;
  • la successiva difficoltà ad attuare il provvedimento del giudice.

A meno che la sentenza non ordini al convenuto di realizzare significative opere di insonorizzazione, per questi sarà facile aggirare il divieto di immissioni acustiche.

Il regolamento può scoraggiare i rumori condominiali?

Secondo l'art. 1138 c.c., il regolamento condominiale contiene «le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione».

Secondo l'art. 70 disp. att. c.c., «Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».

In buona sostanza, il regolamento può obbligare il condomino inadempiente al pagamento di una multa, se l'assemblea ritiene che siano state violate le norme condominiali.

Il regolamento, quindi, può prevedere che la violazione delle fasce orarie di silenzio possa essere sanzionato con deliberazione del consesso.

Per fare ciò, però, occorre portare in assemblea le prove dell'infrazione. Pertanto, il condomino che ritiene di essere disturbato dal vicino oppure da chi abita al piano superiore dovrà comunque dimostrare, in assemblea, che v'è stata violazione del silenzio.

Per tale ragione, è probabile che la tutela fornita dal regolamento sia davvero efficace solo se le immissioni acustiche arrechino fastidio a più persone.

Si pensi al condomino che ascolta la musica a tutto volume, disturbando tutti i proprietari che vivono sul pianerottolo.

La tutela penale contro i rumorvono sul pianerottolo.

La tutela penale contro i rumori condominiali

In questa ipotesi, cioè quando le immissioni acustiche sono intollerabili per più persone, un'ulteriore tutela è fornita direttamente dall'art. 659 del codice penale, che consente di querelare il disturbo delle occupazioni e del riposto delle persone.

Va tuttavia precisato che il giudice penale può condannare il responsabile solamente all'arresto (fino a tre mesi) o all'ammenda (fino a 309 euro), ma non può ordinargli la cessazione della condotta molesta: tale potere è riservato solo al giudice civile.

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