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Lavori di ristrutturazione in un appartamento ed immissioni rumorose

19/07/2024 Autore: Mazzilli Immobiliare

In tutti i fabbricati non è inconsueto che, di tanto in tanto, qualche appartamento sia oggetto di lavori di ristrutturazione. Ad esempio, il proprietario del primo piano potrebbe decidere di rifare, completamente, il suo unico bagno. Oppure il titolare del quartino al terzo piano potrebbe procedere ad un intervento più radicale, con una diversa distribuzione degli spazi interni e il rifacimento di tutti i pavimenti.

Chiaramente, in questi, come in altri casi, la ditta appaltatrice dovrebbe, inevitabilmente, produrre un certo rumore. Si sa, infatti, che questo tipo di lavori non posso essere realizzati in modo silenzioso, ma provocano delle immissioni rumorose. Si pensi, per ipotesi, al frastuono provocato dalla strumentazione utilizzata per rimuovere il pavimento o le piastrelle dalle pareti.

Ebbene, la descritta situazione potrebbe generare delle responsabilità a carico del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento? In particolare, sarebbe possibile invocare la norma a tutela delle immissioni rumorose?

Ha affrontato l'argomento la recente sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 536 del 22 maggio 2024. Lo ha fatto perché, secondo la tesi della parte appellante, il condòmino del piano di sopra aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione utilizzando il martello pneumatico per circa tre mesi, con ciò rendendo impossibile la vita degli anziani residenti nell'immobile sottostante.

Vediamo, perciò, cosa ha concluso l'ufficio lombardo.

Immissioni rumorose: qual è la norma di riferimento?

In tema di immissioni rumorose la norma di riferimento è senz'altro l'art. 844 cod. civ. "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".

In base a quest'articolo del codice civile il vicino, vittima delle immissioni rumorose intollerabili provenienti da un immobile adiacente, può chiedere ed ottenere, tramite il ricorso all'autorità giudiziaria, che queste cessino oltre al risarcimento del danno.

Ad esempio, si può citare il caso recentemente affrontato dalla Cassazione, in cui gli Ermellini hanno legittimato l'impugnata sentenza di merito, dichiarando equo il risarcimento danno riconosciuto a favore del proprietario di un appartamento confinante con un'impresa dedita allo stoccaggio di vari materiali.

A quanto pare, infatti, la ditta operava anche durante i festivi e nelle ore serali, producendo forti rumori che si propagavano e si avvertivano in tutti i vani dell'immobile dell'attore. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11930 del 13 aprile 2022).

In questa circostanza, come in altre, precisa la Corte nel provvedimento citato, il bene tutelato è il diritto al rispetto della vita privata e familiare la cui lesione, se dimostrata, conduce al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in relazione alla durata del disturbo provocato dalle immissioni illecite "Le immissioni rumorose intollerabili ledono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 Cedu, e per conseguenza va riconosciuto un consistente risarcimento del danno provocato, da determinarsi in via equitativa, in relazione alla perduranza nel tempo della turbativa".

Lavori di ristrutturazione in un appartamento: sono sempre illeciti i rumori?

La norma del codice civile, prevista a tutela delle immissioni sonore e della vita familiare e privata delle persone, non può essere invocata per ogni rumore provocato da un vicino. Se questa fosse la regola, infatti, praticamente, qualsivoglia attività in grado di produrre delle immissioni sarebbe illecita.

Pertanto, affinché si possa ricorrere all'autorità giudiziaria per far cessare le immissioni e si possa, quindi, ottenere anche un risarcimento del danno, è necessario innanzitutto dimostrare il fatto illecito e cioè che i rumori siano stati tali e continui da eccedere i limiti della normale sensibilità di una persona media "la parte lesa deve in primo luogo dimostrare il fatto illecito altrui, ossia le immissioni eccedenti i limiti della normale tollerabilità per una persona di media sensibilità".

 

 

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