MAZZILLI GIACOMO

Blog

HOME > Blog

Se il condomino rompe il cilindro della porta d'ingresso, chi paga?

Rottura cilindro portone d'ingresso da parte di un condomino e ripartizione spese.

20/09/2024 Autore: Mazzilli Immobiliare

Imputazione delle spese conseguenti a danni provocati alle parti comuni: è opinione diffusa che possa valere il vecchio adagio "chi rompe paga", ma non è così.

In ambito condominiale, salvo rare eccezioni, l'assemblea (e prima di essa l'amministratore) non hanno potere di imposizione di costi ai singoli, se non, appunto, nei casi espressamente previsti dalla legge e in quello (molto particolare) individuato dalla giurisprudenza.

Questo vuol dire che i condòmini riuniti in assemblea non possono addossare ad un singolo costi dovuti ad azioni dannose poste in essere dal medesimo.

Ci aiutano ad affrontare le vicende in argomento queste domande:

"Se un condòmino rompe involontariamente il cilindro della porta d'ingresso del condominio con la propria chiave deve pagare lui la sostituzione del cilindro o essendo bene comune deve essere ripartita la spesa per i tutti i proprietari?

Ci sono riferimenti normativi?"

Questi i quesiti che ci giungono da un nostro lettore; la questione va inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni alle cose comuni e del suo accertamento.

Il fatto che si specifichi che il gesto sia stato involontario è utile solamente per eliminare qualsiasi ipotesi di responsabilità penale per danneggiamento. Tale fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 635 del codice penale (ed in parte depenalizzata), si configura solamente nel caso di comportamenti dolosi (cioè intenzionali) e non anche nel caso di quelli colposi (o altrimenti detti involontari).

Svolta questa doverosa premessa entriamo nel merito: rispetto all'addebito della spesa molto dipende dall'atteggiamento dell'inquilino che ha causato la rottura.

In assenza di assunzione di responsabilità chiara e precisa, non è possibile addebitare al condomino i costi di quell'intervento.

Assemblea e potere di imputazione delle spese: il generale divieto

In tal senso, nelle occasioni in cui la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento, si è affermato che "nel caso di danni causati da uno o più condomini alle parti comuni, l'assemblea condominiale non ha la competenza di attribuire i costi per le riparazioni a carico del soggetto ritenuto responsabile dell'evento lesivo.

In tal caso o il soggetto chiamato a risarcire il danno presta corso volontariamente alla richiesta di risarcimento oppure sarà necessario promuovere una formale richiesta all'autorità giudiziaria affinché emetta una corrispondente domanda.

Ciò in quanto i poteri dell'assemblea sono limitati, ai sensi dell'art.1123 cc. al solo riparto delle spese tra tutti i condomini oppure ad una delibera di azione nei confronti dei condomini che abbiano dato causa alle spese medesime, ma non l'attribuzione diretta di spese a carico del condomino ritenuto responsabile delle stesse.

Sarebbe quindi nulla la delibera con cui venisse statuita la responsabilità di una determinata spesa e la creazione di un titolo di pretesa creditoria nei confronti del presunto responsabile, rappresentando un tentativo di autotutela al di fuori dei poteri legali e dello schema legittimante di cui all'art.1123 c.c." (così Trib. Modena 6 marzo 2012 n. 458, in senso conf. Trib. Milano 13 settembre 2005, in senso più generale sul divieto di autotutela tra privati Cass. 16 gennaio 2014 n. 820).
 

Assemblea e potere di imputazione delle spese: le eccezioni

In buona sostanza l'assemblea non può decidere di addebitare una spesa sostituendo il proprio giudizio a quello di un tribunale che - verificati i fatti - può condannare il responsabile al risarcimento del danno ad essi connesso.

Rispetto a questo principio di carattere generale, rappresenta un'eccezione la possibilità per l'assemblea di erogare sanzioni per violazioni del regolamento condominiale (art. 70 disp. att. c.c.).

Non solo: ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c. l'amministratore può addebitare ai condòmini che non collaborano alla tenuta del registro di anagrafe condominiale i costi per reperire le informazioni necessarie.

In assenza di assunzione di responsabilità e salvo azioni legali per il suo riconoscimento, quindi, la spesa per la rottura cilindro portone d'ingresso deve essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Assemblea e spese individuali: quando è legittimo addossarla al singolo

Sull'argomento dell'addebito di spese ad un solo condòmino in ragione della fruizione esclusiva del servizio da parte del medesimo (e quindi in ragione di quanto disposto dall'art. 1123, secondo comma, c.c.) è utile menzionare un orientamento espresso dalla Cassazione.

Sul punto i giudici di legittimità hanno osservato "in materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, secondo comma, cod. civ., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condomino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi (Cass. 10 maggio 2019, n. 12573)". (Cass. 4 settembre 2020 n. 18503).

Si tratta, come specificato dalla giurisprudenza, di fattispecie da valutarsi caso per caso e che sicuramente nulla hanno a che vedere con le ipotesi di danni, rispetto alle quali l'addebito della spesa non può prescindere dal riconoscimento della responsabilità del singolo, pena tra le altre cose, la violazione dei principi generali in materia di responsabilità civile.

Indietro